L’accordo transattivo già soggetto a Iva e citato nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale sconta l’imposta di registro fissa e non proporzionale. L’enunciazione è un istituto “neutrale” che non rappresenta una circostanza idonea a modificare la modalità di tassazione di un atto. Ad affermarlo la sentenza 48/50/12 della Ctr Lombardia.
Una società di diritto tedesco e una società italiana avevano stipulato un accordo transattivo per regolare i rapporti pendenti derivanti da un contratto per la distribuzione e la commercializzazione di un prodotto farmaceutico nel nostro Paese. Nella transazione la società italiana si era impegnata a versare una somma complessiva come corrispettivo a saldo con il contestuale stralcio di tutti gli importi dovuti per i prodotti ceduti dalla
Una società di diritto tedesco e una società italiana avevano stipulato un accordo transattivo per regolare i rapporti pendenti derivanti da un contratto per la distribuzione e la commercializzazione di un prodotto farmaceutico nel nostro Paese. Nella transazione la società italiana si era impegnata a versare una somma complessiva come corrispettivo a saldo con il contestuale stralcio di tutti gli importi dovuti per i prodotti ceduti dalla
Gianluca Boccalatte – Continua a leggere su IlSole24ORE.com