REGIONI | 2012 | 2013 e succ. |
Abruzzo | 26.465 | 56.838 |
Basilicata | 18.348 | 39.405 |
Calabria | 36.764 | 78.956 |
Campania | 98.398 | 211.325 |
Emilia Romagna | 49.491 | 106.289 |
Liguria | 23.408 | 50.272 |
Lazio | 119.357 | 256.338 |
Lombardia | 95.810 | 205.765 |
Marche | 22.223 | 47.728 |
Molise | 9.396 | 20.179 |
Piemonte | 68.892 | 147.957 |
Puglia | 54.713 | 117.504 |
Toscana | 47.183 | 101.332 |
Umbria | 20.321 | 43.642 |
Veneto | 54.231 | 116.470 |
Totale | 745.000 | 1.600.000 |
Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CS e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore all’obiettivo di cassa per l’anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.
Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa aggiuntivo rispetto al 2011 (in migliaia di euro)
REGIONI | 2012 | 2013 e succ. |
Abruzzo | 26.557 | 57.035 |
Basilicata | 20.770 | 44.606 |
Calabria | 39.512 | 84.857 |
Campania | 89.286 | 191.755 |
Emilia Romagna | 58.630 | 125.917 |
Liguria | 28.687 | 61.609 |
Lazio | 69.539 | 149.346 |
Lombardia | 118.203 | 253.860 |
Marche | 23.710 | 50.921 |
Molise | 10.406 | 22.349 |
Piemonte | 78.392 | 168.359 |
Puglia | 46.824 | 100.561 |
Toscana | 57.991 | 124.545 |
Umbria | 19.582 | 42.056 |
Veneto | 56.911 | 122.224 |
Totale | 745.000 | 1.600.000 |
Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell’adozione del decreto previsto dall’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:
a)delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b)delle spese per la concessione di crediti;
c)delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell’Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l’Unione europea riconosca importi inferiori, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all’anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell’ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell’anno successivo;
d)delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma
3, del decreto legislativo n. 85 del 2010;
e)delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f)dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili;
g)delle spese concernenti i censimenti di cui all’articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall’ISTAT;
h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;
i)delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall’attività di recupero fiscale ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;
l)delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
m)per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
5. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 4.
6. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale «Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali» ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell’articolo 19-bisdel decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell’anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al presente comma.
7. Il complesso delle spese finali relative all’anno 2012, 2013 e successivi, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, delle regioni a statuto ordinario che, in esito a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocate nella classe più virtuosa, non può essere superiore alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009, ridotta dello 0,9 per cento.
8. Ai fini dell’applicazione del comma 7, le regioni a statuto ordinario calcolano la media della spesa finale del triennio 2007-2009, sia in termini di competenza che di cassa, rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.
9. Le regioni a statuto ordinario diverse da quelle di cui al comma 7, ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, applicano le tabelle rideterminate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d’intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
10. Il concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 20, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella seguente tabella.
Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011 (in migliaia di euro)