La recente sentenza n. 2614 della Corte di Cassazione ha aperto uno spiraglio normativo sulla non perseguibilità del contribuente per mancato pagamento IVA per crisi economica, qualora si dimostri l’impossibilità di adempiere all’obbligo. Come noto, l’art. 10-ter, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 impone la condanna per omesso versamento di importi superiori a 50.000 euro entro il termine lungo per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo. La condanna, nel caso in oggetto, è stata ribadita dalla Cassazione – il reato di omesso versamento IVA non richiede il fine specifico di evadere le imposte – ma introduce una possibilità di non colpevolezza.
Altri pronunciamenti
La Sentenza 2614/2014, dunque, apre uno spiraglio nei confronti dei contribuenti fiaccati dalla crisi, che però devono dimostrare l’impossibilità incolpevole di versare il tributo. A questa Sentenza, c’è da dire, ne fanno da contraltare altre che ne indeboliscono le basi, come la pronuncia della Terza Sezione penale 27 gennaio 2014, n. 3639: l’omesso versamento IVA produce reato in ogni caso, anche se il contribuente non ha ottemperato per rispondere ad altre necessità della propria azienda dovute alla crisi.
Impossibilità incolpevole
Secondo la Corte, infatti, la crisi di liquidità può escludere la colpevolezza del contribuente che dimostri il mancato pagamento come non rinveniente la volontà di non versare l’IVA (indebita appropriazione di somme altrui), se mai incassata. Il caso riguardava invece il legale rappresentante di una società in crisi di liquidità alla scadenza del termine lungo, che però aveva incassato l’imposta al momento di introitare i pagamenti, evidentemente poi spesa per altro.
Per “reale impossibilità incolpevole all’adempimento”, la Cassazione ha piuttosto citato il caso dell’imprenditore che non versa l’IVA perché non riscossa. In questo caso è dimostrabile che la crisi di liquidità al momento della scadenza non dipende dalla scelta di non accantonare il dovuto all’Erario, perché mai incassato. Diversamente, il contribuente deve dimostrare di non essersi sottratto al dovere di accantonamento dell’IVA già incassata.