D.Interm. N.272 del 13/01/2015 – Concessione di un credito d’imposta per le spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, nell’ambito di reti di imprese
che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – 15A01473 – G.U. N.48 del 27-2-2015 – Registrato alla Corte dei conti il 18/02/2015 – Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n.472
Prot.uscita Mipaaf N.272 del 13/01/2015
Il Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali
di concerto con
Il Ministro dello sviluppo economico
e
Il Ministro dell’economia e delle finanze
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187;
VISTO, in particolare, l’articolo 17 del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 relativo agli aiuti agli investimenti a favore delle PMI;
VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193;
VISTI, in particolare, gli articoli 14 e 17 del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014 relativi, rispettivamente, agli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende e agli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli;
VISTO il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 190;
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la 2 definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116;
VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge, a tenore del quale, al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera b), un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi;
VISTO il decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito con modificazione dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi e, in particolare, l’articolo 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies relativi al contratto di rete;
VISTO il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito d’impresa;
VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l’articolo 17 concernente la compensazione dei crediti d’imposta;
VISTO il comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l’articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, occorre procedere ad emanare il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze che stabilisce le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4-bis del citato articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, le disposizioni del comma 3 per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
DECRETA:
Articolo 1 (Ambito di applicazione)
- Il presente decreto individua le modalità applicative per l’attribuzione del credito d’imposta di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, con riferimento, in particolare:
a) agli investimenti agevolabili, alle soglie massime di spesa eleggibile e relativa misura dell’agevolazione, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute;
b) alle procedure per l’ammissione delle spese al credito d’imposta e per il suo riconoscimento e utilizzo;
c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta medesimo;
d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.
Articolo 2 (Soggetti beneficiari dell’agevolazione)
- Sono ammissibili all’agevolazione di cui al presente decreto le singole imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, aderenti ad un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario:
a) che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
b) che siano piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I.
- Le aggregazioni devono essere formate, pena l’inammissibilità, da più imprese fra loro indipendenti.
Articolo 3 (Costi agevolabili e misura del credito d’imposta)
- Sono agevolabili le seguenti spese sostenute dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, per nuovi investimenti, compresi in un programma comune di rete, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera:
a) costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all’aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto;
b) costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature;
c) costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete;
d) costi di ricerca e sperimentazione;
e) costi per l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
f) costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto;
g) costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera;
h) costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete.
- Per gli investimenti di cui al precedente comma 1, lettera h), l’agevolazione è concessa esclusivamente nei limiti del «de minimis», alle condizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.
Sono ammissibili all’agevolazione i nuovi investimenti realizzati, dopo l’entrata in vigore del presente decreto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
Il credito d’imposta compete, per ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili, in funzione dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA e delle dimensioni dell’impresa:
a) nella misura del 40 per cento e nel limite di 400.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, per le piccole e medie imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’agevolazione di cui alla presente lettera non è concessa alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno e alle imprese in difficoltà, ai sensi dell’articolo 1, del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014;
b) nella misura del 40 per cento e nel limite di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, per le piccole e medie imprese per le quali non ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
c) nella misura del 40 per cento e nel limite di 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, per le piccole e medie imprese per le quali non ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014, che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
d) nella misura del 40 per cento e nel limite di 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, per le piccole e medie imprese e per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014, operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
e) nella misura del 40 per cento e nel limite di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, per le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
f) nella misura del 20 per cento e del 10 per cento e nel limite di 400.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al precedente comma 3, rispettivamente per le piccole imprese e per le medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. L’agevolazione di cui alla presente lettera non è concessa alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno e alle imprese in difficoltà, ai sensi dell’articolo 1, del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014.
- Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
L’effettività del sostenimento delle spese e della destinazione per la realizzazione del programma comune di rete deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
I crediti d’imposta di cui al comma 4 sono riconosciuti nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro per l’anno 2014, di 12 milioni di euro per l’anno 2015 e di 9 milioni di euro per l’anno 2016 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell’autorizzazione alla fruizione del beneficio. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – fondi di bilancio”, aperta presso la Banca d’Italia.
Articolo 4 (Procedura di richiesta dell’agevolazione)
- Dal 20 febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti, le imprese partecipanti al contratto di rete, tramite l’impresa capofila, presentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, secondo modalità telematiche definite con atto del Ministero entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica annualmente sul proprio sito internet, all’indirizzo www.politicheagricole.it, l’ammontare delle risorse disponibili, previa comunicazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dell’importo delle risorse stanziate ed effettivamente disponibili.
Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capofila e delle altre imprese partecipanti al contratto di rete, è specificato, a pena di nullità:
a) il codice dell’attività prevalente dichiarata da ciascuna impresa ai fini IVA;
b) il tipo di impresa (piccola e media impresa/grande impresa) al momento della presentazione della domanda;
c) il costo complessivo per ciascuna impresa degli investimenti e l’ammontare delle singole spese ammissibili ai sensi dell’articolo 3, comma 1;
d) l’effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell’articolo 3, comma 6;
e) l’effettività della destinazione delle spese sostenute per la realizzazione del programma comune di rete, secondo le modalità previste nell’articolo 3, comma 6;
f) il credito d’imposta spettante secondo le specifiche definite all’articolo 3, comma 4.
- Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata copia del contratto di rete redatto e costituito ai sensi della normativa vigente.
Le imprese devono presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, contestualmente alla domanda di cui al comma 1, se pertinente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l’esercizio in corso e nei due precedenti, come previsto dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.
Il credito d’imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali di cui al presente decreto. Il credito d’imposta è concesso nei limiti delle risorse disponibili per l’anno di riferimento. Nel caso in cui l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d’imposta da riconoscere a ciascuna impresa è ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e l’importo complessivo del credito spettante. Il Ministero, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 1, comunica all’impresa capofila il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante a ciascuna impresa. Preventivamente alla comunicazione di cui al periodo precedente, il Ministero trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, con le modalità stabilite al successivo articolo 5, comma 3. In ogni caso, il credito può essere compensato solo successivamente alla trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati dei beneficiari. Qualora, per un certo anno, i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate, i fondi residui sono resi disponibili per i crediti da concedere nell’anno successivo.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concede nuovi aiuti «de minimis» dopo aver accertato che essi non facciano salire l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all’impresa interessata a un livello superiore al massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014 e al limite nazionale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014.
Per ognuna delle domande pervenute e dichiarate ammissibili viene riconosciuta, per ciascuna impresa aderente al contratto di rete, l’agevolazione nel limite e nella percentuale indicati all’articolo 3, compatibilmente con le risorse disponibili.
Articolo 5 (Modalità di utilizzo del credito d’imposta)
- L’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, è indicato da ciascuna impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso.
Il contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 1 del presente decreto:
a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;
b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
- Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Ai fini del controllo di cui al precedente comma 3, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso nonché le eventuali variazioni e revoche.
Articolo 6 (Cause di decadenza o revoca del credito d’imposta)
- Il diritto al credito d’imposta decade nei seguenti casi:
a) accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale;
b) mancato rispetto delle condizioni stabilite dal pertinente regolamento dell’Unione europea di cui all’articolo 3, comma 4;
c) utilizzazione difforme dalla destinazione indicata nella domanda.
- Il credito d’imposta è revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni conseguenza di legge, civile e penale.
In tutti i precedenti casi di decadenza o revoca, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.
Articolo 7 (Divieto di cumulo)
1. Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell’agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello consentito, di cui all’articolo 3, comma 3.
- L’eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell’aiuto fruito con applicazione di interessi e sanzioni previsti per l’indebito utilizzo del credito d’imposta.
Articolo 8 (Recupero del credito per indebito utilizzo)
- Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta di cui all’articolo 1 del presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non ammissibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
L’Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui all’articolo 1, accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività, ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che, previa richiesta della predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all’attività di controllo.
Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta nell’anno solare precedente, con i relativi importi.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.
Articolo 9 (Esenzione dalla notifica ed entrata in vigore)
- Le agevolazioni concesse in conformità al presente decreto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi: dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; dell’articolo 3 Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352; dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187; dell’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L 193; dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 190.
Le agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a) del presente decreto sono concesse dalla data di ricezione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali della ricevuta contrassegnata dal numero di identificazione dell’aiuto, inviata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI F.to Martina
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO F.to Guidi
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE F.to Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 472