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Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca.

Le disposizioni recate dal D.M. 26 gennaio 2012 non introducono alcuna limitazione all’utilizzo degli attrezzi di pesca già autorizzati nelle licenze esistenti, essendo gli stessi ricompresi nei previgenti “sistemi” di pesca di cui all’abrogato articolo 11 del D.M. 26 luglio 1995. Si raccomanda, tuttavia, che una copia del Modello C presentato per la variazione dell’attrezzo principale sia conservata agli atti dell’Ufficio marittimo di iscrizione ed una copia tenuta a bordo dell’unità da pesca, unitamente alla licenza di pesca. Disposizioni transitorie (articolo 4) Con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, sono stati oggetto di espressa abrogazione l’articolo 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 ed il decreto ministeriale 22 gennaio 2004. Premesso che in tema di rettifiche materiali è attualmente vigente il solo articolo 7 del D.M. 26 luglio 1995, si ribadisce come l’Autorità marittima non può materialmente apportare modifiche dei dati contenuti nella parte “destra” della licenza di pesca, che resta di esclusiva competenza della Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura. Si ritiene opportuno evidenziare, al riguardo, che ai sensi del citato articolo 7 “il comandante dell’Ufficio apporta sulla licenza le necessarie rettifiche di errori “materiali”, relative alle seguenti voci: a) impresa; b) comune; c) sede; d) via o piazza; e) numero e parte R.I.P.; f) denominazione nave; g) proprietà”. Escluse tali ipotesi di errore “materiale” di rettifica o correzione, per qualunque modifica dei dati contenuti riportati nella licenza di pesca (quali, a mero titolo esemplificativo: trasferimento dell’iscrizione nel registro delle imprese di pesca di altra Capitaneria; trasferimento di iscrizione della nave ad altro Ufficio; variazione dei dati relativi all’impresa di pesca, alla sede, alla provincia, cambio di categoria di pesca, e così via) è necessaria la richiesta di variazione della licenza stessa attraverso la compilazione di una nuova istanza redatta in conformità al Modello B allegato al D.M. 26 gennaio 2012. Per quanto sopra, stante l’avvenuta abrogazione del D.M. 22 gennaio 2004, l’Ufficio marittimo di iscrizione dell’unità, non essendo più autorizzato ad apportare direttamente sulla licenza di pesca le eventuali intervenute variazioni riguardanti i dati relativi all’impresa di pesca, sede, provincia, indirizzo, R.I.P., nome della nave, Ufficio marittimo di iscrizione della nave, proprietà ecc., è tenuto a provvedere al rilascio di Attestazione Provvisoria, come già previsto in caso di rinnovo del documento abilitativo scaduto.

Al fine di consentire le richieste variazioni, l’armatore deve dunque presentare apposita istanza, redatta secondo il Modello B allegato al decreto ministeriale 26 gennaio 2012, per permettere alla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura la stampa della licenza debitamente aggiornata, anche per favorire il puntuale e corretto aggiornamento dei dati dell’archivio licenze di pesca (ALP) e dell’archivio comunitario delle navi da pesca (Fleet- Register), indispensabile per il completo invio dei dati della flotta ai competenti Uffici della Commissione Europea, così come previsto dai pertinenti Regolamenti comunitari. Inoltre, a motivo della necessità di garantire una linea di continuità amministrativa con il previgente sistema, con particolare riguardo alla corrispondenza tra i sistemi di pesca e gli attrezzi di pesca, si richiama l’attenzione, in particolare degli Uffici marittimi, sulla avvertita esigenza di fornire adeguata assistenza, soprattutto nella fase iniziale di operatività del nuovo regime, alle imprese armatrici all’atto della compilazione del Modello B. Infine, si ricorda che fra le informazioni minime che devono figurare sulla licenza di pesca vi è anche il numero UE del peschereccio. Pertanto, si ribadisce come sia sempre necessaria l’annotazione di tale riferimento sui pertinenti Registri di iscrizione della nave, così come resta fondamentale l’inserimento di tale numero nelle comunicazioni, relative alle navi stesse, che a qualsiasi titolo intercorrono fra Uffici decentrati, Amministrazione centrale ed Amministrazione comunitaria. Ai fini della massima diffusione tra il ceto interessato, si invitano gli Enti in indirizzo a voler estendere il contenuto della presente Circolare ai propri Uffici dipendenti, le Associazioni Nazionali di Categoria, in particolare, alle imprese di pesca loro aderenti. La presente Circolare è affissa presso l’albo di ciascuna Capitaneria di Porto, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è divulgata attraverso il sito internet www.politicheagricole.it

Direttore Generale
Francesco Saverio Abate

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