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Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca.

Resta confermato, invece, il periodo di validità della licenza di pesca (otto anni) a decorrere dalla data del rilascio indicata sulla licenza stessa. Rimangono ugualmente inalterate tutte le funzioni, per lo più di controllo, demandate agli Uffici marittimi di iscrizione dei pescherecci tra cui vanno annoverate, tra l’altro: – la verifica dell’esattezza dei dati riportati sulla licenza; – l’annotazione degli estremi del bollettino postale di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa; – la verifica dei marittimi imbarcati (iscritti nel pertinente registro); – l’acquisizione della certificazione prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998, n.252 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia; – l’applicazione della marca da bollo; – la consegna all’interessato. Si ritiene opportuno segnalare infine che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 12 novembre 2011, n.183 (articolo 15 “certificati e dichiarazioni sostitutive”), tutta la documentazione necessaria per il rinnovo e/o rilascio della licenza di pesca deve intendersi come richiesta dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura ed allegata al Modello B e, pertanto, non deve comportare alcun onere aggiuntivo per l’impresa richiedente, come meglio esplicitato nella Circolare del 17 maggio 2012 prot. n. 133055. In tal caso il richiedente titolare della licenza, nel compilare il Modello B (ex Mod.18) allegato al citato D.M. 26 gennaio 2012, dovrà indicare i singoli attrezzi utilizzati, avendo altresì cura di specificare quello principale e quelli secondari. Rinnovo, sostituzione, duplicazione e variazioni della licenza di pesca Per tutte le licenze di pesca in corso di validità o per le attestazioni provvisorie rilasciate dagli Uffici marittimi nelle more del rilascio della licenza, l’aggiornamento sistemi/attrezzi sarà effettuato progressivamente in occasione della ristampa per rinnovo, sostituzione, richiesta di variazione o duplicato, esclusivamente dalla competente Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura: in nessun caso l’Ufficio marittimo può provvedere all’aggiornamento dei sistemi in attrezzi di pesca. Si rammenta, al riguardo, che il provvedimento di cui all’art. 5 secondo comma del D.M. 26 luglio 1995, che è rilasciato a cura dell’Ufficio d’iscrizione della nave da pesca, costituisce esclusivamente attestazione provvisoria delle autorizzazioni all’attività di pesca già previste dalla licenza, per la quale è stato richiesto il rinnovo, la sostituzione, la variazione o il duplicato. Si invitano, pertanto le Autorità marittime a non inserire nella “Attestazione Provvisoria” alcuna indicazione diversa da quelle già presenti sulla licenza scaduta, da scadere o da rettificare. Sarà esclusiva cura della Direzione Generale indicare nelle nuove licenze i singoli attrezzi autorizzati, distinti in attrezzo principale ed attrezzi secondari, sulla base di quanto richiesto dai singoli armatori con la presentazione del Modello B.

Alla luce delle intervenute disposizioni modificative, tuttavia, gli Uffici marittimi sono tenuti a compilare l’attestazione provvisoria inserendo nella stessa le informazioni ora rese obbligatorie dal D.M. 26 gennaio 2012, esplicitando, ad esempio, i valori di stazza lorda espressa in G.T. anziché in T.S.L., la potenza motrice in Kw anziché in HP e, qualora già presenti sulla licenza per la quale si richiede il rinnovo o la sostituzione, anche i singoli attrezzi autorizzati, distinti in attrezzo principale ed attrezzi secondari. A tal proposito, si ritiene utile suggerire, anche per evidenti finalità pratiche, l’utilizzo del modello allegato alla presente Circolare. Per le unità per le quali è stata già inviata alla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura la prescritta documentazione per il rinnovo o la variazione della licenza di pesca nel periodo precedente l’entrata in vigore del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, ai fini della corretta stampa sarà sufficiente compilare e trasmettere, per il tramite dell’Ufficio marittimo di iscrizione dell’unità, da parte dell’armatore, l’allegato B al decreto ministeriale 26 gennaio 2012. Modifica dell’indicazione dell’attrezzo principale Come già evidenziato, l’individuazione dell’attrezzo principale e di quelli secondari non è immodificabile in termini assoluti: al contrario, in qualunque momento o circostanza, l’impresa armatrice ritenga di dover modificare la priorità della scelta (scelta che, comunque, potrà essere effettuata esclusivamente nell’ambito degli attrezzi già indicati in licenza) in ordine all’utilizzo dei propri attrezzi di pesca – che, si ribadisce, corrispondono ai sistemi precedentemente utilizzati nel titolo abilitativo, senza alcuna modifica di carattere sostanziale – è tenuta a compilare il Modello C allegato al decreto 26 gennaio 2012 ed a consegnarlo all’Ufficio marittimo di iscrizione, che avrà cura di trasmetterlo al Ministero per il tempestivo aggiornamento del Fleet-Register. In caso di richieste di variazioni successive dell’indicazione dell’attrezzo principale, che, giova ripetere, devono essere presentate mediante la compilazione del Modello C, non è necessario richiedere la sostituzione o la variazione della licenza di pesca. Pertanto, in caso di sola variazione dell’indicazione dell’attrezzo principale, sempre esclusivamente scelto fra quelli autorizzati in licenza, la Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura non rilascia alcuna nuova licenza, tantomeno gli Uffici di iscrizione sono autorizzati ad emettere attestazione provvisoria in virtù della sola richiesta di variazione dell’attrezzo principale, fra quelli presenti in licenza. Occorre ribadire che l’espressa indicazione in licenza dell’attrezzo principale e di quelli secondari costituisce adempimento degli obblighi comunitari recati dai Regolamenti citati e comunque, allo stato attuale, è finalizzata esclusivamente alla corretta immissione dei dati richiesti dal Fleet-Register.

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