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Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca.

CIRCOLARE n.0019168 del 26 luglio 2012. Decreto Ministeriale 26 gennaio 2012 (Gazzetta Ufficiale n.121 del 25.5.2012).

Come è noto, il 24 giugno u.s. è entrato in vigore il decreto in oggetto concernente l’adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca che recepisce le disposizioni del Reg. (CE) 404/2011 e disciplina la nuova denominazione degli “attrezzi da pesca” contenuta nell’art. 3 del suddetto Regolamento. Allo scopo di assicurare adeguata coerenza all’azione amministrativa con le modifiche introdotte dalle disposizioni comunitarie di riferimento, la presente circolare fornisce importanti chiarimenti in ordine alle conseguenze di carattere pratico scaturenti da tale rilevante mutamento, unitamente alla precisa indicazione degli adempimenti a carico dei soggetti interessati nonché degli Uffici marittimi chiamati a darne applicazione. Denominazione degli attrezzi di pesca (articolo 2 ) L’art.11 del D.M. 26 luglio 1995, stabiliva che nella licenza di pesca gli attrezzi da pesca fossero raggruppati in categorie omogenee individuate dai “sistemi di pesca”. Il richiamato Regolamento comunitario richiede, invece, l’inserimento nella licenza dell’indicazione degli “attrezzi di pesca”, definiti alla stregua della codifica contenuta nella classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi di pesca – ISSCFCG-FAO del 29 luglio 1980. L’art. 3 punto 3 del citato Reg. (CE) n. 404/2011, prevede infatti che le licenze di pesca contengano le informazioni previste nell’allegato 2 dello stesso Regolamento, tra cui l’individuazione dell’attrezzo principale e di quelli secondari fra quelli riportati nella succitata classificazione FAO. Al riguardo, va debitamente chiarito che la scelta dell’attrezzo principale e degli attrezzi secondari, tra quelli per l’utilizzo dei quali è richiesta la licenza, viene rimessa al titolare della licenza stessa (armatore) che, una volta effettuata tale opzione, è tenuto a darne comunicazione al Ministero, compilando l’apposito modello. Si invitano gli Enti in indirizzo a sensibilizzare il ceto peschereccio con particolare riguardo alla scelta dei singoli attrezzi per cui viene richiesta la licenza, in quanto, sebbene gli stessi siano corrispondenti ai previgenti “sistemi di pesca” già autorizzati in licenza, la omessa indicazione di un attrezzo (pur ricompreso nel sistema corrispondente) all’atto della richiesta della licenza, comporterà l’esclusione di tale attrezzo dall’autorizzazione all’attività.

In tale ambito, si ritiene opportuno evidenziare che, in base all’Allegato I del Reg. (CE) della Commissione n. 26/2004 del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria, per “attrezzo principale”, la cui indicazione in licenza è resa obbligatoria, ai fini della trasmissione dei dati del Fleet-Register, nonché ai sensi dell’Allegato II del Reg. (CE) n. 404/2011, s’intende “l’attrezzo da pesca considerato come il più utilizzato a bordo della nave su un periodo di attività annuale o durante una campagna di pesca”. Al fine di non ingenerare confusione o dubbi tra gli operatori, va pertanto precisato che per lo svolgimento dell’attività di pesca è consentito l’uso e la detenzione di tutti gli attrezzi riportati nella licenza secondo la distinzione tra attrezzo principale ed attrezzi secondari, senza che ciò implichi di per sé la necessità dello sbarco di tali ultimi attrezzi, durante lo svolgimento dell’attività con l’attrezzo principale e viceversa. Tantomeno sarà necessario effettuare alcuna comunicazione alle Autorità marittime relativamente all’attrezzo utilizzato (sempre fra quelli indicati espressamente in licenza come principale e secondari) per ciascuna battuta o campagna di pesca. Conseguentemente, non incorrerà in alcuna tipologia di sanzione chi detenga a bordo attrezzi, indipendentemente dalla indicazione fra principale e secondari, comunque espressamente autorizzati in licenza. Ciò, naturalmente, fatta salva ogni diversa disposizione normativa e regolamentare di rango comunitario o nazionale che limiti o comunque disciplini la detenzione e/o le modalità di utilizzo degli attrezzi il cui uso è autorizzato in licenza, nonché disponga particolari obblighi di sbarco degli stessi. Richiesta della licenza di pesca (articolo 3) A decorrere dall’entrata in vigore del D.M. 26 gennaio 2012 la nuova denominazione degli attrezzi di pesca sarà riportata già all’atto del primo rilascio. La licenza di pesca deve essere richiesta al Ministero attraverso la compilazione completa del citato Modello B (allegato B al decreto ministeriale 26 gennaio 2012). Il nuovo modello introduce talune modifiche rispetto a quello precedentemente utilizzato (ex modello 18), attraverso l’eliminazione di dati e/o informazioni non più necessari e l’inserimento di altri dati maggiormente rispondenti alle informazioni minime che deve contenere la licenza previste dal Reg. (CE) n.404/2011 ed alle mutate esigenze connesse ad una più efficace gestione dei dati del Fleet – Register. In particolare: – è prevista la necessaria indicazione dell’indirizzo del proprietario. E’ stato quindi predisposto l’apposito campo “indirizzo”. In caso di più proprietari è sufficiente l’indirizzo di uno solo di essi; – l’inserimento obbligatorio del Codice Fiscale o della Partita Iva dell’impresa armatrice; – la stazza (per cui occorre l’indicazione di quella misurata in GT), la potenza del motore (espressa solo in Kw) e gli attrezzi di pesca (corrispondenti ai precedenti sistemi previsti nella licenza).

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